Sicilia, nuovo DDL su agenzie di viaggio e tour operator: stretta sull'abusivismo e regole aggiornate per tutto il settore
L'11 settembre 2026 la Giunta regionale siciliana ha approvato un disegno di legge che riscrive da capo la normativa regionale in materia di agenzie di viaggio e tour operator. Il provvedimento, ora atteso all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per l'avvio dell'iter legislativo, non è un aggiornamento tecnico di dettaglio: interviene su un impianto normativo che — per alcuni aspetti — risale ancora a un regio decreto del 1936. Per le agenzie che operano nell'isola, e più in generale per il dibattito sulla regolazione del settore in Italia, si tratta di un segnale che vale la pena leggere con attenzione.
Cosa prevede il DDL: i punti principali
Tra le principali innovazioni del testo di riforma predisposto dal governo regionale figurano la definizione e la regolamentazione delle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator e la conseguente tutela degli utenti, la disciplina dei viaggi e dei soggiorni organizzati da enti e associazioni, l'organizzazione del turismo scolastico e la predisposizione di sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo delle attività.
Sono previste nuove regole per agenzie di viaggio e tour operator, anche online, maggiori tutele per i viaggiatori, una disciplina specifica per i viaggi organizzati da enti e associazioni e nuove sanzioni contro l'abusivismo. Il testo è destinato a passare all'esame dell'ARS e interviene su una disciplina considerata ormai superata, con l'obiettivo di adeguarla alle trasformazioni del settore e alle nuove esigenze degli operatori e dei viaggiatori.
Uno degli strumenti più innovativi è di natura istituzionale: il disegno di legge introduce un sistema di sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività e prevede l'istituzione di una Consulta regionale antiabusivismo, alla quale parteciperanno anche rappresentanti delle forze dell'ordine.
L'assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha dichiarato che si tratta di «un testo all'avanguardia che tutela i viaggiatori, attualizza le regole per le agenzie tradizionali e online e mette in campo strumenti concreti e sanzioni severe contro l'abusivismo». La riforma è frutto di un confronto con le associazioni di categoria, che hanno contribuito alla preparazione del testo prima dell'invio all'ARS per l'iter legislativo.
Perché la norma parte dalla Sicilia e perché il contesto conta
La scelta della Regione Siciliana di muoversi in anticipo rispetto a un eventuale intervento nazionale non è casuale. La Sicilia è una delle mete più rilevanti del turismo italiano: era necessario riordinare la disciplina di settore, attualmente obsoleta e relativa per certi aspetti a un decreto regio del 1936, così da garantire sostegno concreto al comparto e al suo indotto e affrontare le nuove sfide del turismo.
Il problema dell'abusivismo nel comparto del turismo organizzato è strutturale e non riguarda solo la Sicilia. Si manifesta in forme diverse:
- Vendita di pacchetti turistici da parte di soggetti non autorizzati, attraverso canali social e piattaforme digitali, spesso senza polizza assicurativa obbligatoria e senza le garanzie previste dal Codice del Turismo (D.Lgs. 62/2018, che recepisce la Direttiva UE 2015/2302).
- Enti e associazioni che organizzano viaggi di gruppo in forma continuativa e commerciale, travalicando i confini dell'attività occasionale e non lucrativa prevista dalla normativa vigente.
- Turismo scolastico gestito al di fuori dei canali autorizzati, con evidenti rischi per le coperture assicurative e per la tutela dei minori.
Il DDL siciliano affronta tutti e tre questi filoni. Il fatto che il legislatore regionale sia intervenuto su tutti e tre contemporaneamente segnala una consapevolezza del problema difficile da ignorare anche al di fuori dell'isola.
Il nodo degli enti e delle associazioni: un fronte aperto da anni
Il punto più delicato del provvedimento — e quello con maggiori ricadute operative per le agenzie regolari — è probabilmente la disciplina dei viaggi organizzati da enti e associazioni. È un tema che il settore professionale solleva da anni senza riuscire a ottenere risposte soddisfacenti dal quadro normativo nazionale.
La questione è nota: molte associazioni culturali, sportive, dopolavoristiche, circoli ricreativi e organizzazioni di varia natura organizzano viaggi di gruppo per i propri soci con cadenza regolare, spesso a condizioni economiche che la distribuzione professionale non può offrire, perché non soggetti agli stessi oneri (assicurazione, autorizzazione, IVA, obblighi informativi al consumatore). Il confine tra attività associativa genuina e concorrenza sleale di fatto nei confronti delle agenzie regolari è spesso sottile — e raramente presidiato con efficacia.
Il DDL siciliano introduce una disciplina specifica su questo punto, precisando le condizioni entro cui i viaggi organizzati da enti e associazioni possono essere considerati leciti e distinguendoli dall'attività commerciale abusiva. È un approccio che le associazioni di categoria del settore chiedono di estendere al livello nazionale da molto tempo.
Iter legislativo e tempi: cosa aspettarsi
Il testo è ora destinato all'Assemblea regionale siciliana per l'avvio dell'iter legislativo. Non è ancora legge: la giunta ha approvato il DDL, ma il percorso parlamentare in commissione e in aula all'ARS può richiedere mesi. Non esistono al momento indicazioni pubbliche su tempi certi di approvazione definitiva.
Questo significa che le agenzie che operano in Sicilia non devono aspettarsi cambiamenti immediati nella loro operatività. Tuttavia, vale la pena seguire l'iter per due ragioni:
- Le disposizioni sulle sanzioni e sulla Consulta antiabusivismo diventeranno operative solo dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Eventuali adeguamenti operativi vanno pianificati con anticipo, non all'ultimo minuto.
- Il modello siciliano potrebbe fare da apripista per altri interventi regionali o nazionali. Non è la prima volta che una normativa regionale sul turismo anticipa dibattiti che poi approdano a livello centrale: vale la pena osservare come il provvedimento viene recepito dalle associazioni di categoria nazionali (Fiavet, Assoviaggi, Astoi) nei prossimi mesi.
Implicazioni operative per agenzie e tour operator
Guardando al provvedimento dal punto di vista di chi gestisce un'agenzia di viaggio — in Sicilia o altrove — ci sono alcune considerazioni pratiche che emergono già dall'impianto del DDL, a prescindere dall'evoluzione dell'iter:
Documentazione e conformità
Il testo rafforza la distinzione tra operatori autorizzati e soggetti che agiscono in modo abusivo. Per le agenzie regolari, questo si traduce in un maggiore peso della documentazione che dimostra la conformità: autorizzazione all'esercizio, polizze assicurative, contratti con il cliente in linea con quanto previsto dal Codice del Turismo. Chi ha già queste procedure consolidate non dovrà fare nulla di aggiuntivo; chi ancora gestisce questi aspetti in modo informale dovrà strutturarsi.
Turismo scolastico e gruppi associativi
Le agenzie che operano nel segmento del turismo scolastico o che gestiscono viaggi per enti e associazioni dovranno prestare attenzione alla distinzione normativa che il DDL intende codificare. Se il testo uscirà dall'ARS con le stesse caratteristiche con cui è stato approvato dalla giunta, potrebbe creare nuove opportunità commerciali per le agenzie regolari: una disciplina più chiara sull'abusivismo in questo segmento riduce la concorrenza sleale e rende più difficile per i soggetti non autorizzati continuare ad operare.
Comunicazione con il cliente
Il rafforzamento delle tutele per i consumatori previsto dal DDL va nella direzione di rendere più evidente al cliente finale la differenza tra prenotare con un'agenzia autorizzata e rivolgersi a canali non regolamentati. È un argomento che le agenzie professionali dovrebbero imparare a usare attivamente nella propria comunicazione commerciale, specialmente in un momento in cui i clienti tendono a confrontare prezzi su più canali prima di decidere.
Il quadro nazionale: un segnale regionale in un vuoto normativo
Il DDL siciliano non nasce nel vuoto. A livello nazionale, la regolamentazione delle agenzie di viaggio è rimasta sostanzialmente ferma al Codice del Turismo del 2011 (D.Lgs. 79/2011) e al successivo recepimento della Direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici. Nessuno dei due strumenti affronta in modo organico il tema dell'abusivismo digitale — vale a dire la vendita di servizi turistici attraverso social network, canali Telegram, gruppi Facebook e piattaforme di messaggistica da parte di soggetti privi di autorizzazione.
La Banca Dati Agenzie di Viaggio (BDAV), la cui demo operativa è stata presentata dal Ministero del Turismo nel luglio 2026 e che è attualmente in fase di avvio e popolamento graduale, rappresenta un passo avanti nella direzione della trasparenza: renderà pubblico l'elenco degli operatori autorizzati e introdurrà un codice identificativo nazionale obbligatorio. Ma uno strumento di verifica non è sufficiente senza un sistema sanzionatorio efficace che dissuada chi opera al di fuori delle regole.
È precisamente questo il gap che il DDL siciliano prova a colmare a livello regionale. Se l'iter andrà in porto, la Sicilia sarà la prima regione italiana ad avere un sistema articolato di contrasto all'abusivismo nel turismo organizzato, compreso uno strumento istituzionale permanente come la Consulta antiabusivismo con rappresentanti delle forze dell'ordine.
Per le associazioni di categoria nazionali, è un precedente da portare al tavolo con il Ministero del Turismo: la frammentazione regionale della normativa non è la soluzione ideale per un mercato che opera su scala nazionale, ma dimostra che la volontà politica di intervenire esiste almeno in alcuni contesti. La pressione per un intervento nazionale organico può solo crescere.
Cosa monitorare nei prossimi mesi
Il DDL è in fase di iter parlamentare. Le agenzie — siciliane e non — hanno interesse a seguire almeno tre sviluppi:
- L'approvazione definitiva all'ARS e i testi emendati: il testo che uscirà dall'aula potrebbe differire da quello approvato dalla giunta su punti rilevanti (importo delle sanzioni, definizione di enti e associazioni, composizione della Consulta).
- La reazione delle associazioni di categoria nazionali: se Fiavet, Assoviaggi e Astoi decideranno di fare lobbying per un intervento analogo a livello nazionale, il DDL siciliano diventa un riferimento normativo concreto su cui lavorare.
- L'eventuale ricorso al TAR: normative di questo tipo, quando incidono su settori con attori diversificati (comprese le associazioni), generano quasi sempre un contenzioso amministrativo. Un'eventuale impugnazione potrebbe rallentare l'entrata in vigore di parti significative del testo.
Per chi gestisce un'agenzia di viaggio strutturata, nel breve termine non ci sono adempimenti immediati. Nel medio termine, questo provvedimento è un indicatore di direzione: la regolazione del settore si sta muovendo verso maggiore formalizzazione, documentazione e tracciabilità. Strutturarsi in anticipo — sia sul piano procedurale che su quello degli strumenti gestionali — rimane la scelta più conveniente.