Normativa

Agenzie di viaggio nella doppia posizione di sostituto d'imposta: regole operative dal 1° maggio 2026

Documentazione fiscale per la gestione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni in un'agenzia di viaggio italiana

Dal 1° maggio 2026 le agenzie di viaggio subiscono ritenute sui compensi percepiti da fornitori italiani e, al tempo stesso, sono tenute ad applicarle quando pagano altri intermediari. La Legge di conversione n. 88/2026 ha introdotto un esonero parziale per la biglietteria trasporti. Una guida agli adempimenti operativi: aliquote, dichiarazione per la base ridotta, fattura elettronica, F24 e Certificazione Unica.

Il quadro normativo: perché cambia tutto dal 1° maggio 2026

Per decenni le agenzie di viaggio e i tour operator hanno goduto di un esonero specifico dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni prevista dall'articolo 25-bis del DPR 600/1973. La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199 del 30 dicembre 2025, commi 140-142) ha eliminato questa esenzione storica, equiparando il settore turistico alle altre categorie di intermediari già soggette al prelievo.

L'entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° marzo 2026, è stata posticipata di due mesi: il Governo, con il Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 (art. 6) — già anticipato dal comunicato stampa MEF n. 25 del 27 febbraio 2026 — ha spostato il termine al 1° maggio 2026, concedendo agli operatori un margine per aggiornare procedure amministrative, sistemi contabili e accordi con i fornitori.

L'esonero parziale introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026

In sede di conversione del D.L. 38/2026, il Parlamento ha respinto gli emendamenti volti a escludere completamente le agenzie di viaggio dall'ambito applicativo della norma. Tuttavia, la Legge 22 maggio 2026, n. 88 ha introdotto un esonero parziale specifico per il comparto: sono escluse dall'obbligo di ritenuta le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone (biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e in generale per il trasporto passeggeri).

Per tutto il resto dell'attività — pacchetti turistici, servizi accessori, intermediazioni non riconducibili a documenti di viaggio per il trasporto passeggeri — la ritenuta resta pienamente applicabile dal 1° maggio 2026.

Dal punto di vista strutturale, la norma produce un effetto che molte agenzie non hanno ancora metabolizzato completamente: la doppia posizione. Dal 1° maggio 2026, le agenzie di viaggio si trovano contemporaneamente a subire ritenute quando percepiscono provvigioni da fornitori italiani e a operarle quando corrispondono provvigioni ad altri intermediari italiani. Non si tratta di una novità astratta: implica adempimenti distinti, scadenze diverse e una revisione dei flussi di cassa e di fatturazione.


Le due aliquote e la dichiarazione per la base ridotta

La ritenuta prevista dall'art. 25-bis è sempre pari al 23%, ma non si applica sull'intero importo della provvigione. La base imponibile convenzionale dipende dalla struttura organizzativa dell'agenzia:

Struttura dell'agenzia Base imponibile Incidenza effettiva
Senza dipendenti o collaboratori continuativi 50% della provvigione 11,5%
Con dipendenti o collaboratori continuativi 20% della provvigione 4,6%

Esempio concreto. Su una provvigione di 1.000 € ricevuta da un tour operator italiano, un'agenzia senza personale riceve un netto di 885 €; un'agenzia con dipendenti ne riceve 954 €. La differenza è significativa in termini di liquidità corrente, anche se in entrambi i casi l'importo trattenuto è un anticipo d'imposta recuperabile in dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione ex DM 16 aprile 1983

L'accesso alla base ridotta al 20% non è automatico. L'agenzia che si avvale in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi deve inviare ai propri fornitori e tour operator committenti una dichiarazione formale — ai sensi del DM 16 aprile 1983 — che attesti tale requisito. Senza questa comunicazione, il fornitore è obbligato per legge ad applicare la base ordinaria del 50%.

La dichiarazione deve essere inviata per iscritto (PEC o raccomandata A/R) a ciascun soggetto che paga le provvigioni. Dal punto di vista dei termini, il DM 16 aprile 1983 prevede che:

  • in via ordinaria, la dichiarazione vada spedita entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione;
  • se le condizioni si verificano in corso d'anno (ad esempio: nuova assunzione di dipendenti), la dichiarazione deve essere inviata entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
  • la stessa tempistica si applica in caso di nuovi contratti di commissione o agenzia.

Non esiste un formato unico obbligatorio, ma il contenuto deve attestare in modo inequivoco la presenza continuativa di personale dipendente o collaboratori. È buona prassi conservarne copia e rinnovarla in caso di cambiamenti organizzativi significativi.

Il principio di cassa e i pagamenti "in arretrato"

La ritenuta si applica in base alla data del pagamento, non a quella di maturazione del credito. Una provvigione maturata prima del 1° maggio 2026 ma liquidata dopo tale data è soggetta al nuovo regime. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le agenzie che gestiscono conguagli, premi di produzione o liquidazioni posticipate su rapporti continuativi con tour operator.


Il nodo service fee e diritti di agenzia: perimetro ancora incerto

Il punto più delicato del nuovo regime riguarda la qualificazione delle service fee e dei diritti di agenzia addebitati direttamente al cliente finale — non al fornitore.

Secondo un'interpretazione restrittiva, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici; le fee pagate dal cliente finale sarebbero il corrispettivo di un servizio diretto dell'agenzia e, come tali, estranee all'ambito dell'art. 25-bis. Un'interpretazione più estensiva considera invece le fee come parte integrante dell'attività di intermediazione, soggette alla medesima disciplina se remunerate dall'operazione di prenotazione o emissione.

Qualunque sia la denominazione usata in fattura — "fee", "diritto di agenzia", "management fee", "transaction fee" — è la sostanza economica dell'importo a determinare il trattamento fiscale. Se la voce remunera l'attività di intermediazione, consulenza o gestione della pratica, il soggetto che la paga deve valutare l'applicazione della ritenuta, indipendentemente dall'etichetta usata. La semplice ridenominazione della voce non è sufficiente ad escludere l'obbligo.

Un elemento rilevante per il segmento business travel: quando un'azienda cliente paga fee o commissioni all'agenzia per attività riconducibili a intermediazione o gestione di viaggi d'affari, è l'azienda stessa — in qualità di sostituto d'imposta — a dover valutare l'applicazione della ritenuta al momento del pagamento.

In assenza di chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate specifici per le agenzie di viaggio, il consiglio operativo prevalente è affrontare la questione caso per caso con il proprio commercialista, documentando la funzione economica di ciascuna voce di ricavo.


Fornitori esteri: l'esclusione dal perimetro

Un chiarimento importante riguarda le provvigioni corrisposte da fornitori con sede all'estero. La ritenuta si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati da soggetti residenti in Italia. Le provvigioni corrisposte da fornitori esteri — incluse le OTA internazionali che non dispongono di stabile organizzazione in Italia — restano escluse dal perimetro dell'art. 25-bis.

Questo significa che le commissioni attive maturate su prenotazioni intermediate attraverso piattaforme estere (ad esempio OTA non residenti) continuano ad essere percepite per intero dall'agenzia, senza ritenuta a monte. L'agenzia potrà però dover gestire l'eventuale obbligo di autofattura per i servizi acquistati da tali fornitori, che rimane una questione separata e già consolidata nel quadro normativo del 74-ter.


Gli adempimenti del sostituto d'imposta: F24, CU e modello 770

La doppia posizione comporta, per molte agenzie, una gestione nuova anche del lato attivo: quando un'agenzia paga provvigioni ad un'altra agenzia o intermediario italiano, diventa essa stessa sostituto d'imposta e deve rispettare le seguenti scadenze:

Versamento tramite F24

La ritenuta trattenuta sul pagamento della provvigione deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni).

Certificazione Unica (CU)

Il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare al percipiente — l'agenzia o l'intermediario cui ha corrisposto la provvigione — la Certificazione Unica, che documenta le ritenute operate nel corso dell'anno. La CU deve essere consegnata entro il termine ordinario previsto dalla normativa fiscale e trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Il percipiente utilizza la CU per scomputare le ritenute subite dalla propria imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. Sebbene la ritenuta non sia un costo aggiuntivo, incide sulla liquidità corrente dell'agenzia: ricevere le provvigioni già al netto della ritenuta significa pianificare il cash flow tenendo conto dei crediti d'imposta maturati che verranno recuperati solo in dichiarazione.

Modello 770

Le ritenute operate dal sostituto d'imposta devono confluire nel modello 770, che raccoglie i dati complessivi delle ritenute versate nel corso dell'anno. Agenzie che in precedenza non avevano mai operato ritenute su provvigioni dovranno verificare con il proprio intermediario fiscale l'impostazione corretta della dichiarazione sostituto.


La ritenuta nella fattura elettronica

L'introduzione della ritenuta ha conseguenze dirette anche sulla compilazione della fattura elettronica trasmessa via SDI. Il prestatore — l'agenzia che percepisce la provvigione soggetta a ritenuta — deve indicare la ritenuta nel documento fiscale, specificando:

  • l'importo soggetto a ritenuta (la base imponibile convenzionale: 20% o 50% della provvigione);
  • l'aliquota applicata (23%);
  • l'importo della ritenuta in valore assoluto.

È buona prassi indicare in fattura anche la base applicata (20% o 50%), per consentire al sostituto d'imposta di verificare immediatamente la correttezza del calcolo. Tuttavia — e questo è un punto che genera confusione — la mancata indicazione della ritenuta in fattura non esonera il sostituto dall'obbligo di operarla: se ricorrono i presupposti normativi, il sostituto deve comunque trattenere, versare e certificare la ritenuta, anche in assenza di evidenza nel documento ricevuto.

Nei flussi di liquidazione tramite circuiti settlement (ad esempio i flussi BSP per la biglietteria aerea), dove la provvigione viene trattenuta direttamente dall'agenzia sugli incassi riversati al vettore, l'agenzia è tenuta a rimettere al mandante l'importo corrispondente alla ritenuta — ove applicabile — poiché è il mandante — in qualità di sostituto — che deve versarla e certificarla.


Rischi e criticità operative da non sottovalutare

Il mancato adeguamento al nuovo regime espone i soggetti coinvolti a rischi su due fronti distinti.

Il fornitore o tour operator che non applica correttamente la ritenuta sulle provvigioni pagate all'agenzia risponde dell'omesso versamento verso l'Erario, con le conseguenti sanzioni e interessi. Non può rivalersi sull'agenzia per il mancato calcolo se questa non ha fornito la dichiarazione per la base ridotta.

L'agenzia che non invia tempestivamente la dichiarazione ex DM 16 aprile 1983 — pur avendo i requisiti per la base ridotta — subisce una ritenuta effettiva dell'11,5% anziché del 4,6%, con impatto immediato sulla cassa. Non si tratta di un errore sanabile retroattivamente per i periodi già liquidati.

Un aspetto meno discusso ma rilevante riguarda le agenzie che operano in rete o con sub-agenti: quando una capogruppo retrocede provvigioni a reti o collaboratori italiani, è tenuta ad operare le ritenute su tali pagamenti. La struttura a rete amplifica il numero di soggetti coinvolti e richiede una mappatura accurata dei flussi.

Sul lato della liquidità, la pianificazione finanziaria deve incorporare il fatto che le provvigioni attive arrivano al netto e il credito d'imposta si recupera solo in dichiarazione. Agenzie con margini stretti o con alto volume di provvigioni percepite da tour operator italiani devono valutare l'impatto sui flussi di cassa mensili con anticipo.


Gestione operativa: cosa adeguare nei processi interni

A regime ormai stabilizzato da maggio 2026, le agenzie che non hanno ancora completato l'adeguamento devono intervenire su quattro aree:

  1. Anagrafica fornitori e rapporti contrattuali: distinguere i fornitori italiani da quelli esteri; per i fornitori italiani, verificare se la provvigione rientra nell'esonero per biglietteria trasporti (L. 88/2026) oppure se è soggetta a ritenuta; verificare che la ritenuta sia stata applicata correttamente dal momento dell'entrata in vigore per le provvigioni imponibili.

  2. Dichiarazione per la base ridotta: se l'agenzia ha dipendenti o collaboratori continuativi e non ha ancora inviato la dichiarazione ex DM 16 aprile 1983 ai propri committenti, è necessario farlo immediatamente per i pagamenti futuri (entro il 31 dicembre per l'anno successivo, o entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni in corso d'anno).

  3. Fatturazione elettronica: aggiornare i template di fattura per includere correttamente la voce ritenuta (campo <DatiRitenuta> nel tracciato XML del SdI), l'aliquota e l'importo, limitatamente alle provvigioni soggette a ritenuta.

  4. Scadenze sostituto d'imposta: impostare il flusso F24 mensile entro il giorno 16, raccogliere le dichiarazioni di base ridotta dai soggetti a cui si pagano provvigioni, pianificare l'emissione della CU.

TripMaster supporta la gestione di questo doppio flusso all'interno del modulo di fatturazione integrato: le ritenute possono essere registrate sia sulle fatture attive (provvigioni percepite) sia nel ciclo passivo (provvigioni corrisposte), con evidenza separata degli importi e delle scadenze di versamento. Il tracciato XML delle fatture elettroniche include il campo <DatiRitenuta> già precompilato in base alla configurazione del rapporto commerciale.


Nota. Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un dottore commercialista o di un consulente fiscale abilitato. Le casistiche individuali — in particolare per la qualificazione di service fee, diritti di agenzia, rapporti con fornitori esteri e il perimetro dell'esonero per la biglietteria — richiedono un'analisi specifica del singolo caso.