Normativa

Fatturazione elettronica nelle agenzie di viaggio: specifiche SdI 1.9.1, codici natura e ritenute sulle provvigioni nel 2026

Schema grafico della fattura elettronica XML con blocchi DatiRitenuta e codici natura IVA evidenziati, su sfondo di icone turistiche

Avviso: questo articolo ha finalità informativa generale e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un professionista abilitato. Le situazioni operative variano caso per caso; per ogni valutazione specifica è necessario rivolgersi a un esperto del settore.

La fatturazione elettronica nel settore turistico non è mai stata un adempimento neutro. Le agenzie di viaggio e i tour operator operano in un contesto fiscale strutturalmente complesso: devono gestire contemporaneamente operazioni in regime ordinario e operazioni in regime speciale 74-ter, emettere autofatture per gli acquisti da fornitori esteri, tenere conto della distinzione tra corrispettivi B2C e fatture B2B. Nel 2026, a questa complessità di fondo si aggiungono due novità operative rilevanti: il passaggio obbligatorio alle specifiche tecniche SdI versione 1.9.1 — entrato in vigore il 15 maggio 2026 — e il regime definitivo sulle ritenute d'acconto sulle provvigioni, con le sue implicazioni dirette sulla compilazione della fattura elettronica.

Questo articolo riepiloga il quadro normativo vigente, analizza le aree di attenzione specifiche per il settore e indica gli adempimenti che ogni operatore deve aver già completato o deve presidiare nel breve periodo.


Le specifiche tecniche SdI 1.9.1: cosa cambia dal 15 maggio 2026

Il nuovo tracciato XML è obbligatorio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 marzo 2026 la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Dal 15 maggio 2026, il Sistema di Interscambio applica automaticamente il nuovo tracciato XML; le fatture trasmesse con la versione precedente vengono scartate.

La versione 1.9.1 introduce quattro modifiche al tracciato: un nuovo controllo del SdI sul campo "codice fiscale" del cessionario o committente nei casi in cui l'operazione coinvolga un Gruppo IVA; la nuova stringa ESENZSPORT nel blocco AltriDatiGestionali per i compensi corrisposti a lavoratori sportivi dilettantistici in esenzione IRPEF; l'aggiornamento del numero massimo di codici destinatario disponibili, con innalzamento del tetto da 100 a 300; e l'aggiornamento delle procedure di accreditamento ai canali di trasmissione web service (WS) e SFTP.

Il controllo sui Gruppi IVA (codice errore 00327)

La modifica più rilevante sul piano operativo riguarda le fatture emesse verso soggetti che appartengono a un Gruppo IVA. La modifica riguarda il campo "Codice fiscale" del cessionario o committente: se la partita IVA non è indicata, il SdI verifica che il codice fiscale inserito appartenga a uno dei soggetti partecipanti al Gruppo e non al Gruppo IVA nel suo complesso. Se il cedente indica il codice fiscale del Gruppo invece di quello del singolo partecipante, il file viene scartato con il codice errore 00327.

Per le agenzie di viaggio che lavorano con catene alberghiere, vettori aerei o grandi tour operator strutturati come Gruppi IVA, il rischio concreto è lo scarto della fattura con necessità di riemissione. Le fatture emesse con il tracciato 1.9 dopo il 15 maggio vengono scartate dallo SdI senza possibilità di recupero automatico: devono essere riemesse con il tracciato aggiornato. Questo comporta un problema non solo tecnico, ma anche di rispetto dei termini di emissione (12 giorni dalla data dell'operazione ai sensi dell'art. 21, c. 4, del D.P.R. 633/1972).

Adeguamento dei sistemi: chi deve fare cosa

I canali di trasmissione diretta — web service (WS) e SFTP — sono utilizzati principalmente da software house, intermediari e aziende strutturate che trasmettono e ricevono fatture tramite connessione integrata con il SdI, senza passare per la procedura web del portale Fatture e Corrispettivi. Chi trasmette tramite intermediari o gestionale SaaS ha, nella maggioranza dei casi, ricevuto l'aggiornamento in modo trasparente. Chi opera con soluzioni personalizzate o sviluppate internamente deve verificare l'allineamento allo schema XSD 1.9.1.


Fatturazione elettronica e regime 74-ter: il nodo dei codici natura IVA

La doppia natura fiscale dell'agenzia

La complessità fiscale delle agenzie di viaggio deriva dalla coesistenza, spesso all'interno dello stesso periodo d'imposta, di operazioni soggette a regimi IVA diversi. Da un lato vi sono le operazioni in regime ordinario (vendita di singoli servizi non riconducibili a pacchetto, diritti d'agenzia, service fee); dall'altro le operazioni in regime speciale, cui si applica l'art. 74-ter del D.P.R. 633/1972. Questo regime prevede una base imponibile calcolata sul margine — differenza tra corrispettivo incassato e costo dei servizi acquistati — con IVA indetraibile in capo al cedente.

La fattura elettronica deve riflettere correttamente questa distinzione attraverso i codici natura IVA. Un errore nella selezione del codice non è solo un problema formale: può alterare la liquidazione periodica, esporre l'operatore a contestazioni in sede di verifica e, nelle operazioni B2B, generare aspettative errate nel cessionario.

I codici natura da applicare correttamente

La scelta del codice natura è il punto in cui la normativa fiscale si traduce in dato XML. Per le operazioni tipiche delle agenzie di viaggio:

  • N2.2 — Operazioni non soggette (altri casi): si usa per le operazioni 74-ter verso consumatori finali, dove non sussiste obbligo di fattura ma solo obbligo di registrazione del corrispettivo. In queste operazioni l'IVA non viene esposta.
  • N3.x — Operazioni non imponibili: si utilizza nelle operazioni B2B in regime 74-ter con clienti soggetti passivi, in base al meccanismo di non imponibilità previsto dall'art. 74-ter.
  • N6.x — Inversione contabile: si applica nelle autofatture per acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia (reverse charge esterno), con i codici documento TD17 per servizi, TD18 per beni intracomunitari, TD19 per beni con deposito IVA.

Per le agenzie di viaggio, la corretta compilazione della fattura elettronica richiede attenzione soprattutto nella scelta del codice natura IVA, che segnala al sistema il trattamento fiscale dell'operazione. Un controllo periodico sull'archivio delle fatture emesse — verificando la coerenza tra codice natura, tipo operazione e regime applicato — è un adempimento di buona pratica, non un'attività straordinaria.


Autofatture per acquisti da OTA e fornitori esteri: il reverse charge nel turismo

Quando scatta l'obbligo di autofattura

Le agenzie di viaggio che ricevono fatture da fornitori non residenti e non stabiliti in Italia sono tenute ad assolvere l'IVA in proprio luogo, tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge esterno). L'obbligo è disciplinato dall'art. 17, c. 2, del D.P.R. 633/1972 e si applica anche quando il fornitore estero opera come OTA (Online Travel Agency): il soggetto passivo italiano che riceve la prestazione è il debitore d'imposta.

Il reverse charge è il meccanismo fiscale che delega al cessionario/committente l'obbligo di assolvere l'IVA in sostituzione del fornitore. Nel contesto della fatturazione elettronica, questo obbligo si traduce nell'emissione di un'autofattura o nell'integrazione elettronica del documento ricevuto.

Il flusso operativo corretto

Quando un'agenzia italiana riceve una nota di addebito (o una fattura) da Booking.com, Expedia o da qualsiasi altro fornitore di servizi turistici non stabilito in Italia, deve:

  1. Emettere un'autofattura elettronica tramite SdI con codice documento TD17 (per prestazioni di servizi ricevute dall'estero).
  2. Indicare il codice natura N6.3 (acquisto di servizi da fornitore non stabilito UE) o N6.2 (fornitore UE), a seconda della localizzazione del fornitore.
  3. Registrare il documento sia nel registro IVA acquisti sia nel registro IVA vendite, con effetto neutro sull'IVA (la detrazione e l'imposta si compensano, salvo indetraibilità oggettiva).

Il termine per l'emissione dell'autofattura è il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione si considera effettuata (art. 21, c. 4, lett. b, D.P.R. 633/1972). Il mancato rispetto espone a sanzione pari al 100% dell'imposta non assolta, ridotta in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Il caso del netting: quando la provvigione OTA viene trattenuta sull'incasso

Molte OTA operano in modalità netting: trattengono direttamente la propria commissione sull'importo che rimettono alla struttura ricettiva o all'agenzia. In questi casi il fornitore non emette una fattura separata per la commissione: l'agenzia o la struttura riceve meno di quanto incassato, e la differenza è la provvigione trattenuta.

La chiave operativa non è la data in cui il fornitore riceve il residuo, ma la data in cui la commissione diventa definitivamente acquisita. Dal punto di vista dell'autofattura, il momento fiscalmente rilevante coincide con il momento in cui il compenso si considera percepito, che in genere corrisponde alla data di regolamento del netto. Il gestionale deve quindi tracciare sia la data di acquisizione della provvigione sia la data di emissione dell'autofattura, per verificare il rispetto del termine del giorno 15 del mese successivo.


Le ritenute d'acconto sulle provvigioni: impatto sulla fattura elettronica

Il quadro normativo dal 1° maggio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha eliminato l'esonero storico dalla ritenuta d'acconto previsto per le agenzie di viaggio e turismo dall'art. 25-bis, c. 5, del D.P.R. 600/1973. L'obbligo di ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026.

Da tale data, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale (L. n. 88/2026) ha introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo.

In particolare, è stata reintrodotta un'esenzione specifica per le agenzie di viaggio e turismo: sono esclusi dalla ritenuta i compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. L'esclusione è quindi circoscritta alla biglietteria passeggeri in senso ampio, indipendentemente dalla modalità di trasporto; tutte le altre provvigioni (ad esempio quelle connesse a pacchetti turistici o ad altri servizi di intermediazione) rientrano nell'obbligo ordinario.

Cosa cambia nella compilazione della fattura

Il prestatore deve indicare la ritenuta nella fattura elettronica, mentre il sostituto d'imposta (la struttura ricettiva, il tour operator committente, ecc.) è tenuto a versarla mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.

Sul piano pratico, la fattura elettronica emessa dall'agenzia di viaggio per le proprie provvigioni deve ora riportare nel blocco <DatiRitenuta> del tracciato XML:

  • il tipo di ritenuta (RT01 per persone fisiche, RT02 per persone giuridiche);
  • la causale (A per le provvigioni ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973);
  • l'importo della ritenuta e l'aliquota applicata.

L'aliquota è sempre il 23%, ma la base imponibile su cui viene calcolata varia in funzione della struttura organizzativa dell'agenzia:

  • Base ordinaria (50%): in assenza di apposita dichiarazione, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione, con un'incidenza effettiva dell'11,5%.
  • Base ridotta (20%): se l'agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi (ai sensi del DM 16/04/1983), la ritenuta si applica sul 20% della provvigione, con un'incidenza effettiva del 4,6%.

L'omissione del blocco <DatiRitenuta> su una fattura soggetta a ritenuta produce uno scarto logico a valle del processo: il sostituto non trova traccia della ritenuta nel documento e rischia di non versarla, con responsabilità solidale che può estendersi anche al prestatore.

Il nodo ancora aperto: le service fee

Il quadro normativo presenta ancora aree di incertezza, in particolare su diritti d'agenzia e fee di servizio. Secondo una prima interpretazione, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici; le service fee pagate dal cliente sarebbero il corrispettivo di un servizio diretto dell'agenzia e quindi non soggette a ritenuta. Una seconda lettura più estensiva considera le fee parte integrante dell'attività di intermediazione. In assenza di un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, la scelta va documentata e motivata, preferibilmente con il supporto del proprio consulente fiscale.


Conservazione sostitutiva e accesso alle fatture ricevute

La corretta conservazione delle fatture elettroniche — sia emesse sia ricevute — è un adempimento parallelo e spesso trascurato. Il tour operator deve comunicare all'agenzia di viaggi intermediaria di aver emesso la fattura e può trasmettergli, tramite email o altro strumento, il duplicato del file XML della fattura elettronica o una copia in formato PDF della fattura.

Una copia conforme all'originale della fattura elettronica elaborata e non scartata da SdI è sempre presente nella sezione "Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti che hanno aderito al servizio di consultazione online.

L'adesione al servizio di consultazione sul portale Fatture e Corrispettivi è fortemente consigliata per le agenzie di viaggio: consente di recuperare le fatture ricevute anche in caso di malfunzionamento del canale del fornitore, di verificare lo stato di elaborazione dei documenti emessi e di reperire gli XML in caso di verifica fiscale. Il termine di conservazione è di 10 anni (art. 22 D.P.R. 600/1973 e art. 2220 c.c.).


Adempimenti prioritari per il secondo semestre 2026

Riepilogando gli adempimenti che le agenzie di viaggio devono presidiare nel periodo successivo alla pubblicazione di questo articolo:

Adempimento Riferimento normativo Stato al 29/07/2026
Allineamento tracciato XML a versione 1.9.1 Specifiche AdE del 31/03/2026 In vigore dal 15/05/2026
Ritenuta d'acconto su provvigioni (sostituti d'imposta) L. 199/2025 + D.L. 38/2026 + L. 88/2026 In vigore dal 01/05/2026
Campo <DatiRitenuta> nella fattura emessa Art. 25-bis D.P.R. 600/1973 In vigore dal 01/05/2026
Autofattura TD17 per servizi da OTA estere Art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972 In vigore (nessuna novità 2026)
Adesione consultazione portale Fatture e Corrispettivi Procedura AdE Consigliata in ogni momento

Come TripMaster affronta questi adempimenti

Per i gestionali che integrano la fatturazione elettronica, l'allineamento alle specifiche 1.9.1 e la gestione del blocco <DatiRitenuta> non possono essere demandate all'operatore manuale: devono essere presidiate a livello di sistema. TripMaster gestisce la fatturazione 74-ter in modo nativo — distinguendo le operazioni per regime IVA, applicando i codici natura corretti e generando le autofatture per provvigioni — con la logica di separazione tra fatturazione attiva, passiva e autofatturazione integrata nel flusso ordinario di chiusura pratica. La ritenuta d'acconto è configurabile per tipologia di provvigione, in modo da applicare o escludere il blocco <DatiRitenuta> in funzione della natura del compenso (biglietteria trasporti esclusa, intermediazione turistica inclusa), e da selezionare la base imponibile corretta (50% ordinaria o 20% ridotta) in funzione della dichiarazione resa dall'agenzia.


Il quadro normativo della fatturazione elettronica nel turismo continuerà a evolvere. L'aggiornamento del tracciato SdI e le novità sulle ritenute del 2026 sono segnali di un'amministrazione fiscale che aumenta la granularità dei controlli automatici. Per le agenzie di viaggio, presidiare la correttezza dei dati XML non è più un'attività di back-office secondaria: è un punto di controllo del rischio fiscale.