Normativa

Provvigioni delle agenzie di viaggio e ritenuta d'acconto: chi opera come sostituto, come si gestisce la doppia posizione e quali provvigioni restano escluse

Scrivania con documenti fiscali, modulo F24 e laptop: gestione ritenute provvigioni agenzie viaggio 2026

Excerpt: Dal 1° maggio 2026, strutture ricettive e altri committenti italiani sono diventati sostituti d'imposta sulle provvigioni corrisposte alle agenzie. La L. 88/2026 ha poi reintrodotto un esonero parziale, limitato alla biglietteria. Questa guida analizza chi opera la ritenuta, su quali flussi, come gestire la doppia posizione e quali adempimenti non possono essere rimandati.

Avviso: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un professionista abilitato. Le situazioni concrete possono presentare variabili che richiedono valutazione individuale.


Il quadro normativo: da dove nasce il cambiamento

Per decenni le agenzie di viaggio e turismo hanno beneficiato di un esonero espresso dall'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973: le provvigioni loro corrisposte non erano soggette a ritenuta d'acconto, a differenza di quanto avviene per gli agenti di commercio, i mediatori e gli altri intermediari.

Questo regime è cambiato con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 140-142), che ha rimosso l'esonero generalizzato. La disciplina della ritenuta deriva dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che ha inciso sul comma 5 dell'art. 25-bis del DPR n. 600/1973, rimuovendo l'esonero generalizzato che fino al 30 aprile 2026 includeva espressamente le agenzie di viaggio e turismo.

La decorrenza originaria era fissata al 1° marzo 2026, ma il Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 ha concesso un rinvio. Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha differito la decorrenza dell'obbligo dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026. Pertanto, in base alle disposizioni allora vigenti, dal 1° maggio 2026 i soggetti che corrispondono provvigioni alle agenzie di viaggio sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25-bis DPR 600/1973, salvo successiva entrata in vigore della norma di esonero.

Il quadro si è poi completato con la conversione del D.L. 38/2026 nella L. 22 maggio 2026, n. 88 (G.U. n. 117 del 22 maggio 2026). La legge di conversione n. 88/2026 ha introdotto, nell'art. 6, i commi 2-bis e 2-ter, stabilendo che — sia nel Testo unico versamenti e riscossione (art. 39, comma 5, D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33) sia nel DPR 600/1973 (art. 25-bis, comma 5) — dopo le parole "trasporti di persone" sono inserite le parole che reintroducono l'esonero limitatamente ai compensi percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio.

In sintesi: dal 1° maggio 2026 la ritenuta si applica, ma con una salvaguardia parziale per la biglietteria di trasporto passeggeri. Il resto dell'attività di intermediazione — provvigioni su strutture ricettive, pacchetti, servizi accessori — è pienamente soggetto all'ordinario meccanismo dell'art. 25-bis.


Chi è il sostituto d'imposta: strutture ricettive e altri committenti

Il cambio di posizione più rilevante dal punto di vista pratico riguarda le strutture ricettive. Prima del 1° maggio 2026, un hotel che pagava una commissione a un'agenzia non aveva obblighi da sostituto d'imposta su quella quota. Dal 1° maggio la situazione si è capovolta.

A partire dal 1° maggio 2026, è entrato in vigore l'obbligo per le strutture ricettive di operare la ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggi e tour operator. Questa novità normativa deriva dalle modifiche apportate alla Legge n. 199/2025 e dal successivo Decreto-legge n. 38/2026.

Le strutture ricettive assumono ora la qualifica di sostituto d'imposta. Ciò significa che, al momento del pagamento di commissioni o provvigioni per l'intermediazione di servizi turistici, la struttura deve trattenere l'importo della ritenuta d'acconto e versare la ritenuta all'Erario secondo le scadenze previste.

L'obbligo, però, non è indiscriminato: sorge esclusivamente se l'agenzia di viaggi o il tour operator che riceve la provvigione è fiscalmente residente in Italia o opera in Italia tramite una stabile organizzazione. Intermediari online come Booking.com ed Expedia non sono soggetti passivi d'imposta in Italia; pertanto, a questi soggetti non deve essere applicata la ritenuta.

Lo stesso schema si applica a qualunque committente italiano che corrisponda commissioni o fee a un'agenzia per attività di intermediazione turistica: tour operator che liquidano provvigioni a sub-agenti, aziende clienti che riconoscono fee per il business travel, altri operatori della filiera. Contano i pagamenti effettuati dal 1° maggio 2026 in avanti, anche se la provvigione è maturata prima. Rientrano nella disciplina le provvigioni, comunque denominate (provvigione, commissione, fee, incentivo), corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di intermediazione.


Aliquota, base imponibile e riduzione per struttura organizzativa

La ritenuta segue le regole ordinarie dell'art. 25-bis DPR 600/1973. L'aliquota è il 23% (primo scaglione IRPEF), applicata su base convenzionale.

La base convenzionale è normalmente il 50% della provvigione, ma può scendere al 20% se l'agenzia percipiente dimostra di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori. La ritenuta è, in via ordinaria, pari al 23% applicato su una base imponibile del 50% della provvigione; la base può scendere al 20% in presenza dei requisiti previsti dalla norma, ossia struttura con dipendenti.

Per accedere alla riduzione, l'agenzia non può limitarsi a possedere i requisiti: deve formalizzare la propria posizione. Le agenzie che intendono beneficiare della riduzione della base imponibile dal 50% al 20% sono tenute a trasmettere ai committenti l'apposita dichiarazione prevista dalla normativa, attestando la presenza stabile di dipendenti o collaboratori. Un adempimento apparentemente semplice, ma che richiede precisione formale e corretta conservazione della documentazione fiscale.

Le fonti di settore indicano che questa dichiarazione ha normalmente validità annuale e deve essere rinnovata se i requisiti persistono. Dal punto di vista operativo, la comunicazione viene generalmente trasmessa via PEC o con altra modalità formalmente tracciabile al sostituto d'imposta.

Esempio numerico. Su una commissione di 1.000 €, con base ridotta al 20%, la ritenuta è: 1.000 × 20% × 23% = 46 €. La ritenuta effettiva incide quindi per il 4,6% sulla provvigione. Questo importo viene registrato come credito verso l'Erario nella contabilità dell'agenzia: si tratta di un anticipo d'imposta operato dal sostituto e recuperabile dal percettore in dichiarazione, come credito sulle imposte dovute.

Con base ordinaria al 50%, la ritenuta sale a 115 € sulla stessa commissione da 1.000 €, pari all'11,5% dell'importo lordo. La differenza tra i due scenari è tutt'altro che marginale quando le commissioni raggiungono volumi significativi.


La doppia posizione dell'agenzia: percipiente e sostituto

Dal 1° maggio 2026, molte agenzie si trovano simultaneamente in due posizioni fiscali opposte — e questa è la parte gestionale più delicata.

Le agenzie di viaggio e turismo si trovano nella doppia posizione tipica del settore: subiscono ritenute quando percepiscono provvigioni e operano ritenute quando le corrispondono ad altri intermediari.

Concretamente:

  • Come percipienti: l'agenzia incassa la provvigione netta (decurtata della ritenuta trattenuta dal fornitore), registra il credito d'imposta e lo compensa in dichiarazione dei redditi.
  • Come sostituti: quando l'agenzia liquida provvigioni a sub-agenti o ad altri intermediari italiani che rientrano nella disciplina, deve trattenere la ritenuta, versarla con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento e rilasciare la Certificazione Unica (CU) al percipiente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'impatto reale riguarda soprattutto la liquidità. L'agenzia non perde il diritto alla provvigione, ma incassa da subito un netto inferiore, perché una parte viene trattenuta e versata all'Erario. In termini gestionali, la norma non cambia il margine teorico della pratica, ma modifica il cash flow e la pianificazione finanziaria di breve periodo.

Il caso del business travel

Un segmento che merita attenzione specifica è il travel management aziendale. Se l'agenzia fattura fee o commissioni a un'azienda per attività riconducibili a intermediazione, procacciamento o agenzia, l'azienda cliente (sostituto) deve valutare l'applicazione della ritenuta; è consigliabile evidenziare in fattura le informazioni utili al sostituto. La ritenuta va comunque operata dal sostituto anche se non è evidenziata in fattura, perché l'obbligo discende dalla norma e dal presupposto oggettivo.

Questo significa che le agenzie specializzate nel business travel devono informare proattivamente i propri clienti corporate del nuovo obbligo, e strutturare le fatture in modo che la natura della prestazione e la base di calcolo siano chiari.


La distinzione che conta: biglietteria esclusa, tutto il resto soggetto

Il punto più delicato — e più controverso — della normativa vigente riguarda la demarcazione tra provvigioni escluse e provvigioni soggette.

Il nuovo esonero riguarda i compensi, anche se chiamati in altro modo, percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. Nella prassi, l'attenzione si sposta sulla natura dell'operazione: biglietteria aerea, ferroviaria, marittima o comunque legata al trasporto passeggeri è fuori dalla ritenuta. Le altre provvigioni — ad esempio quelle connesse a pacchetti, servizi accessori, intermediazioni diverse o accordi commerciali non riconducibili al documento di viaggio — vanno valutate con cautela.

Qui nasce il vero problema operativo. Non basta guardare il soggetto che incassa: occorre capire per quale servizio viene pagata la provvigione.

Tipologie di provvigione: schema di classificazione

Tipologia di provvigione Esonero L. 88/2026?
Commissioni su biglietteria aerea, ferroviaria, marittima — escluse dalla ritenuta
Fee su emissione/prenotazione documenti trasporto passeggeri — escluse dalla ritenuta
Commissioni su strutture ricettive (hotel, resort, ecc.) No — soggette all'art. 25-bis
Provvigioni su vendita di pacchetti turistici No — soggette all'art. 25-bis
Fee business travel su servizi diversi dal puro trasporto No — soggette all'art. 25-bis
Commissioni su servizi accessori (noleggio auto, escursioni, ecc.) No — soggette all'art. 25-bis

La distinzione ha conseguenze concrete sulla fatturazione: quando una pratica comprende sia biglietteria che servizi ricettivi o pacchetto, è proprio sui casi misti che nasceranno le contestazioni. È opportuno che la fattura o la nota commissione disaggreghi le componenti per natura del servizio, così da rendere trasparente la base su cui la ritenuta va — o non va — operata.


Adempimenti pratici e rischi da gestire

Flussi documentali obbligatori

Il meccanismo della ritenuta genera una catena di obblighi che coinvolge sia il sostituto sia il percipiente:

  1. Il sostituto (struttura ricettiva, tour operator, committente) trattiene la ritenuta all'atto del pagamento, versa con modello F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia la CU al percipiente entro il 31 marzo dell'anno successivo. La ritenuta si applica al pagamento della provvigione; il pagatore versa con F24 e rilascia la CU al percipiente.

  2. L'agenzia percipiente deve: verificare che le CU ricevute corrispondano alle ritenute effettivamente subite; riconciliare le ritenute con i ricavi da provvigioni contabilizzati; utilizzare il credito risultante in dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC o SP, quadro RN/RF).

  3. Se l'agenzia opera anche come sostituto verso sub-agenti o altri intermediari: deve gestire i propri versamenti F24, la propria CU emessa e il quadro ST/SV della dichiarazione sostituti.

Il sostituto d'imposta deve aggiornare procedure di pagamento, gestione ritenute, versamenti e certificazioni; l'agenzia deve controllare che quanto trattenuto corrisponda alle certificazioni ricevute e ai ricavi contabilizzati, così da compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e sfruttare il credito d'imposta.

Il criterio di cassa: attenzione alle pratiche "a cavallo"

La decorrenza opera sulle provvigioni/fee/commissioni pagate dal 1° maggio 2026 (criterio di cassa). Questo significa che una provvigione maturata a marzo 2026 ma incassata a maggio 2026 è già soggetta alla ritenuta. Le agenzie che hanno situazioni di incasso differito devono verificare la data effettiva di accredito, non quella di competenza.

Indicazione in fattura

È buona prassi indicare in fattura che la provvigione è soggetta a ritenuta e, se del caso, la base ridotta al 20% o quella ordinaria al 50%. Questa indicazione facilita il lavoro del sostituto, riduce il rischio di applicazione della base errata e rende l'operazione più trasparente per entrambe le parti. Non è un obbligo di legge, ma la sua omissione può generare errori nella misura della ritenuta trattenuta.

Rischi in caso di mancato adeguamento

  • Per il sostituto: la mancata operazione della ritenuta comporta responsabilità solidale per l'imposta non versata, oltre alle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024): sanzione del 12,5% per ritardi entro 90 giorni, fino al 25% per omissioni superiori.
  • Per il percipiente (agenzia): se la ritenuta non è stata operata dal sostituto, l'agenzia resta responsabile dell'imposta dovuta; in sede di dichiarazione, non potrà compensare una ritenuta che non è stata versata.
  • Rischio documentale: l'assenza della dichiarazione per la base ridotta (20%) determina l'applicazione automatica della base ordinaria (50%), con un impatto di liquidità significativo sulla durata dell'anno fiscale.

Come gestire operativamente la doppia posizione

Le agenzie di viaggio che operano sia come intermediarie verso fornitori (strutture, vettori, tour operator) sia come mandanti verso sub-agenti o consulenti devono affrontare questo scenario con un approccio sistematico:

  1. Classificare ogni flusso di provvigione per natura: biglietteria trasporto passeggeri vs. tutti gli altri servizi. La classificazione deve essere fatta al livello della singola pratica, non del cliente o del fornitore.

  2. Inviare — o rinnovare — la dichiarazione per la base ridotta a tutti i sostituti d'imposta con cui si hanno rapporti continuativi. La mancanza di questa dichiarazione si traduce in ritenute più alte per l'intero anno.

  3. Aggiornare il modello di fattura verso committenti che devono operare la ritenuta: indicare natura dell'attività, base imponibile applicabile e assoggettamento alla ritenuta.

  4. Impostare i flussi di riconciliazione: a fine anno, le CU ricevute devono essere riconciliate con la contabilità delle provvigioni. Discrepanze non rilevate in anticipo creano problemi in dichiarazione.

  5. Verificare la propria posizione come sostituto: se l'agenzia paga provvigioni a sub-agenti o ad altri intermediari italiani, deve verificare se quei soggetti rientrano nell'art. 25-bis e operare di conseguenza.

Un gestionale che traccia ogni pratica per tipologia di servizio e mantiene storicità sui pagamenti agevola questa classificazione, rendendo meno onerosa la riconciliazione a consuntivo. TripMaster, ad esempio, conserva la struttura del servizio al livello di singola riga della pratica, il che permette di distinguere le componenti rilevanti ai fini della ritenuta senza dover risalire manualmente ai documenti originali.


Riepilogo degli adempimenti chiave

Adempimento Chi Quando
Trasmissione dichiarazione base ridotta (20%) Agenzia percipiente → sostituto Prima del primo pagamento; rinnovo annuale
Versamento ritenuta (F24) Sostituto d'imposta Entro il 16 del mese successivo al pagamento
Emissione CU al percipiente Sostituto d'imposta Entro il 31 marzo dell'anno successivo
Presentazione dichiarazione sostituti (mod. 770) Sostituto d'imposta Entro il 31 ottobre dell'anno successivo
Utilizzo credito ritenute in dichiarazione Agenzia percipiente In sede di dichiarazione dei redditi annuale

La normativa è definitivamente vigente dal 1° maggio 2026. Per le agenzie che non hanno ancora adeguato le proprie procedure interne, i prossimi cicli di liquidazione delle provvigioni rappresentano il momento in cui gli errori eventualmente commessi nel periodo maggio–agosto 2026 inizieranno a emergere nelle riconciliazioni. Intervenire prima della chiusura dell'esercizio è preferibile a dover gestire correzioni in sede di dichiarazione.