Ritenuta d'acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: il quadro definitivo dopo la L. 88/2026
Avviso: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di altro professionista abilitato. Le situazioni specifiche vanno sempre valutate caso per caso con un esperto di fiducia.
Il contesto normativo: dall'esonero storico all'obbligo del 2026
Per decenni le agenzie di viaggio e i tour operator hanno operato in una condizione di favore rispetto alla disciplina generale sulle ritenute d'acconto sulle provvigioni. Fino alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall'ambito applicativo dell'art. 25-bis del DPR 600/1973.
Questa esenzione aveva una ragione storica: la struttura operativa delle agenzie si distingue nettamente da quella di un agente di commercio ordinario, con margini sui servizi venduti spesso esigui, cicli di liquidazione delle provvigioni irregolari e una compresenza di flussi finanziari in entrata e in uscita verso fornitori e clienti.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 aveva previsto l'estensione della ritenuta d'acconto anche alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo. Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha poi differito la decorrenza dell'obbligo dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026. Il rinvio è stato motivato dalla necessità di consentire agli operatori l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure amministrativo-contabili, considerata la specificità delle modalità operative del comparto.
Il quadro si è poi definitivamente assestato con la Legge 88/2026 (legge di conversione del D.L. 38/2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, che ha introdotto le correzioni al perimetro di applicazione. Con la legge di conversione n. 88/2026 sono stati inseriti nell'art. 6 del decreto fiscale i nuovi commi 2-bis e 2-ter, che rappresentano la novità centrale per le agenzie di viaggio in materia di biglietteria e trasporti di persone.
Il perimetro dell'obbligo: cosa rientra e cosa ne è escluso
La regola generale dal 1° maggio 2026
Dal 1° maggio 2026, in via generale, tornano applicabili alle agenzie di viaggio le regole dell'art. 25-bis del DPR 600/1973 sulla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni comunque denominate, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.
Ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73, la ritenuta si applica indipendentemente dalla denominazione utilizzata nel rapporto commerciale: che il documento riporti "commissione attiva", "provvigione" o "compenso di intermediazione", la disciplina è la medesima.
La ritenuta si applica alle provvigioni riconosciute da fornitori italiani per attività di intermediazione turistica. Rientrano generalmente: servizi alberghieri ed extra-alberghieri, crociere, autonoleggio, pacchetti turistici dei tour operator, servizi assicurativi collegati al viaggio.
La ritenuta si applica ai soli fornitori con sede in Italia. Le provvigioni corrisposte da fornitori esteri restano escluse. Questo aspetto è rilevante per le agenzie che intermediano servizi di operatori stranieri o che lavorano con OTA e fornitori non residenti: in questi casi il meccanismo applicabile resta quello della normativa sui soggetti non residenti (autofattura o integrazione della fattura, a seconda del regime).
L'esonero sui documenti di viaggio per trasporto persone: il correttivo della L. 88/2026
Il punto più significativo introdotto in sede di conversione riguarda la biglietteria passeggeri. La legge di conversione ha esentato le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi relativi alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone (formula adottata dalla norma, che ricomprende in linea di principio tutti i vettori: aereo, ferroviario, marittimo, su gomma e altri).
In termini pratici:
- Compensi per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone (biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, autobus, ecc.): esclusi dalla ritenuta.
- Servizi alberghieri, pacchetti, accessori, intermediazioni diverse: soggetti a ritenuta dal 1° maggio 2026.
Altre provvigioni, ad esempio quelle connesse a pacchetti, servizi accessori, intermediazioni diverse o accordi commerciali non riconducibili al documento di viaggio, vanno valutate con cautela.
L'esonero parziale è il risultato di un'attività di lobbying delle associazioni di categoria. Insieme a Federalberghi, Fto e Fiavet avevano lavorato per il ripristino dell'esenzione totale, ma la proposta era stata respinta per mancanza di copertura economica. Grazie al confronto con il Ministero del Turismo e al lavoro congiunto delle associazioni di Confcommercio, è stato possibile ottenere un intervento almeno sulla biglietteria.
Il nodo interpretativo sulle service fee
Un punto ancora aperto riguarda il trattamento delle service fee addebitate direttamente al cliente. Secondo un'interpretazione restrittiva, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici; le service fee pagate dal cliente sarebbero invece il corrispettivo di un servizio diretto dell'agenzia. Si tratta di una posizione ragionevole sul piano logico-sistematico, ma in assenza di chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate è opportuno verificare con il proprio commercialista caso per caso.
Le aliquote e il meccanismo della dichiarazione DM 1983
Due scenari di base imponibile
La ritenuta è operata al momento del pagamento ed è pari al 23%, con base imponibile differenziata: 20% delle provvigioni (prelievo effettivo 4,6%) se il percipiente si avvale in modo continuativo di dipendenti o terzi; 50% delle provvigioni (prelievo effettivo 11,5%) in assenza di dipendenti o terzi.
La differenza tra i due scenari è sostanziale: su una provvigione di 10.000 euro, la ritenuta ammonta a 460 euro nel caso con dipendenti e a 1.150 euro nel caso senza personale. L'impatto sulla liquidità, pur trattandosi di un acconto recuperabile in dichiarazione, non è trascurabile, specie per le agenzie di dimensioni medie o con provvigioni concentrate in pochi mesi.
La dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983
La base ridotta al 20% non è automatica. Per beneficiare della base ridotta al 20%, l'agenzia non può fare affidamento su un automatismo: è necessario inviare al committente (il tour operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983, attestante i requisiti necessari.
La dichiarazione va trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, se si vuole che valga dall'anno successivo; oppure entro 15 giorni se le condizioni per la base ridotta si verificano in corso d'anno.
In assenza di dichiarazione, il fornitore è tenuto ad applicare la ritenuta sull'intera base ordinaria del 50%. Il rischio per l'agenzia non è di subire un costo definitivo — la ritenuta è un acconto — ma di subire un assorbimento di liquidità superiore al necessario per tutto l'anno, con recupero soltanto in sede di dichiarazione dei redditi.
Il principio di cassa e i contratti ante-maggio 2026
La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° maggio 2026, è soggetta a ritenuta.
Questo ha implicazioni concrete per i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della norma: anche per rapporti commerciali già avviati, le liquidazioni successive al 1° maggio 2026 rientrano nell'obbligo. Non è rilevante quando è stata fatta la vendita, né quando è maturato il diritto alla provvigione.
Chi opera come sostituto d'imposta: obblighi del fornitore
Con la nuova normativa, il fornitore italiano agisce come sostituto d'imposta, applicando la ritenuta sulle provvigioni. Concretamente, il fornitore (tour operator, struttura alberghiera, ecc.) trattiene la ritenuta al momento del pagamento e la versa all'Erario. L'agenzia riceve la provvigione già al netto della ritenuta.
Gli adempimenti del sostituto includono:
- Versamento mensile della ritenuta tramite modello F24 (entro il 16 del mese successivo al pagamento).
- Certificazione Unica da consegnare all'agenzia entro il 31 marzo dell'anno successivo, attestante le ritenute operate nel corso dell'anno.
- Dichiarazione 770 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati complessivi sulle ritenute operate.
Per l'agenzia che percepisce la provvigione, la ritenuta subita va indicata nella propria dichiarazione dei redditi come acconto d'imposta, scomputabile dall'IRPEF o dall'IRES dovuta. In caso di capienza insufficiente, è possibile richiedere il rimborso.
Adempimenti operativi e rischi in caso di inadempimento
Checklist operativa per le agenzie
Un'agenzia che percepisce provvigioni da fornitori italiani deve:
- Verificare la propria struttura organizzativa: se si avvale di dipendenti o collaboratori continuativi, predisporre e trasmettere la dichiarazione DM 16 aprile 1983 a ciascun fornitore che liquida provvigioni, per accedere alla base ridotta al 20%.
- Distinguere contabilmente i compensi su documenti di viaggio per trasporto persone (esclusi dalla ritenuta) dalle provvigioni su altri servizi (soggette a ritenuta). Una contabilità analitica per tipologia di servizio è indispensabile per la corretta gestione dei flussi e per evitare contestazioni.
- Raccogliere le Certificazioni Uniche da tutti i fornitori che hanno operato ritenute nel corso dell'anno, necessarie per la dichiarazione dei redditi.
- Monitorare la liquidità: le provvigioni arriveranno già decurtate della ritenuta; il piano finanziario annuale va aggiornato di conseguenza, tenendo conto dei tempi di recupero (che avvengono in dichiarazione dei redditi, tipicamente tra giugno e luglio dell'anno successivo).
- Allineare i sistemi gestionali: il calcolo della ritenuta — ordinaria o ridotta — deve riflettersi correttamente nelle registrazioni contabili, distinguendo per servizio e per fornitore.
Rischi in caso di inadempimento
I rischi non gravano in via principale sull'agenzia che subisce la ritenuta, ma sul fornitore che non la applica: quest'ultimo risponde come sostituto d'imposta inadempiente. In base al D.Lgs. 471/1997, chi non esegue in tutto o in parte la ritenuta è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non trattenuto (art. 14); in caso di omesso versamento si applica invece la sanzione del 25% (art. 13, come modificato dal D.Lgs. 87/2024); l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto comporta sanzioni dal 120% al 240% delle ritenute non versate (art. 2). In ogni caso, il quadro sanzionatorio può essere significativo e si cumula con gli interessi di mora.
Per l'agenzia, invece, i rischi concreti sono:
- Non aver trasmesso la dichiarazione DM 1983: il fornitore applica la base ordinaria (50%) e l'agenzia subisce una trattenuta doppia rispetto al dovuto, con recupero dilazionato nel tempo.
- Non aver separato correttamente i compensi su documenti di viaggio dagli altri servizi: in caso di controllo, la mancata distinzione può portare a contestazioni sull'applicazione (o non applicazione) della ritenuta su tipologie di compenso borderline.
- Non aver raccolto le CU: assenza di documentazione a supporto dello scomputo delle ritenute in dichiarazione, con rischio di contestazioni in sede di accertamento.
Gestione operativa: un aspetto spesso sottovalutato
La corretta gestione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni richiede che il software gestionale dell'agenzia sia in grado di distinguere la natura del compenso (documenti di viaggio per trasporto persone vs. altri servizi), selezionare la base imponibile corretta (50% ordinaria o 20% ridotta) e registrare le ritenute subite in modo da renderle immediatamente disponibili per la dichiarazione dei redditi e per il monitoraggio della liquidità.
TripMaster gestisce questa distinzione a livello di singola pratica, separando i servizi per tipologia e permettendo di associare a ciascuno il corretto trattamento fiscale — incluso il blocco della ritenuta per i compensi su documenti di viaggio per trasporto persone e la selezione della base imponibile in funzione della dichiarazione DM 1983 trasmessa ai fornitori. Le ritenute subite vengono registrate e riconciliate con le Certificazioni Uniche ricevute, riducendo il lavoro manuale in fase dichiarativa.
Riepilogo: il quadro definitivo in vigore
| Tipologia di provvigione/compenso | Fornitore italiano | Base imponibile (con dichiarazione DM 1983) | Ritenuta effettiva |
|---|---|---|---|
| Compensi su documenti di viaggio per trasporti di persone | Esclusa | — | 0% |
| Intermediazione alberghiera, pacchetti, accessori | Soggetta | 20% (con dipendenti/collaboratori) | 4,6% |
| Intermediazione alberghiera, pacchetti, accessori | Soggetta | 50% (senza dichiarazione) | 11,5% |
| Provvigioni da fornitori esteri | Esclusa | — | 0% |
Il regime è definitivo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 88/2026 (22 maggio 2026). Le agenzie che non hanno ancora adeguato procedure e dichiarazioni sono esposte all'applicazione della base ordinaria (11,5%) per tutte le liquidazioni successive al 1° maggio 2026 prive di dichiarazione DM 1983, con recupero dell'eccedenza soltanto in sede di dichiarazione dei redditi.