Normativa

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: quadro normativo definitivo dopo la L. 88/2026

Scrivania con documenti fiscali relativi alla ritenuta d'acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio 2026

Disclaimer: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza di un dottore commercialista o di altro professionista abilitato. Per valutare la situazione specifica della propria agenzia o del proprio studio occorre sempre rivolgersi a un esperto.


Il quadro normativo: cosa ha cambiato la Legge di Bilancio 2026 e come si è evoluto

Per decenni le agenzie di viaggio e i tour operator italiani hanno beneficiato di un regime di esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni. Quel regime è venuto meno — con un'importante eccezione parziale introdotta successivamente.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2026

L'articolo 1, commi 140-142 della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, eliminando il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni che fino al 28 febbraio 2026 si applicava a una serie di categorie di intermediari commerciali, tra cui le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Il differimento al 1° maggio 2026

La decorrenza originaria era fissata al 1° marzo 2026. Con un comunicato del 27 febbraio 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il differimento dell'obbligo al 1° maggio 2026, motivandolo con la necessità di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure amministrativo-contabili degli operatori del comparto. Il differimento è stato poi formalizzato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38. La decorrenza riguarda le provvigioni, fee e commissioni pagate dal 1° maggio 2026, con criterio di cassa.

La parziale reintroduzione dell'esonero: la L. 88/2026

In sede di conversione del D.L. 38/2026, la legge 22 maggio 2026, n. 88 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, in vigore dal 23 maggio 2026) ha introdotto una correzione significativa: ha reintrodotto l'esenzione dalla ritenuta per le agenzie di viaggio e turismo, ma limitatamente ai compensi percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone (in sostanza, la biglietteria — aerea, ferroviaria, marittima e analoga).

Si tratta di un'esenzione parziale, non di un ritorno all'esonero generalizzato:

  • Compensi da biglietteria/trasporto persone: esenti dalla ritenuta ex art. 25-bis.
  • Tutte le altre provvigioni (pacchetti turistici, servizi accessori, overcommission, incentivi, altre intermediazioni non riconducibili ai documenti di viaggio di trasporto): soggette alla ritenuta d'acconto dal 1° maggio 2026.

Il perimetro esatto della norma — in particolare la qualificazione di alcune casistiche di confine — potrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su situazioni specifiche o dubbie è opportuno confrontarsi con il proprio consulente.

Chi è soggetto alla nuova disciplina

L'estensione dell'obbligo di ritenuta non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati. La ritenuta si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

Un vincolo territoriale importante: la ritenuta si applica ai soli fornitori con sede in Italia. Le provvigioni corrisposte da fornitori esteri restano escluse. Questo significa che le commissioni riconosciute da OTA o tour operator non residenti in Italia — in assenza di stabile organizzazione sul territorio nazionale — rimangono al di fuori del perimetro dell'art. 25-bis.


Come si calcola la ritenuta: aliquota, base imponibile e impatto reale

La struttura del calcolo è la stessa già in vigore per le altre categorie di agenti e mediatori soggetti all'art. 25-bis.

La ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23%, ma la base imponibile varia a seconda della struttura dell'attività:

  • Base ordinaria (50%): in assenza di apposita dichiarazione dell'operatore, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione.
  • Base ridotta (20%): se l'agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la ritenuta si applica sul 20% della provvigione.

L'impatto finanziario concreto è il seguente:

  • Base ordinaria (50%): la ritenuta effettiva è 11,5% dell'importo lordo della provvigione.
  • Base ridotta (20%): la ritenuta effettiva scende al 4,6% dell'importo lordo.

Un esempio numerico su una provvigione lorda di 10.000 euro:

  • Con base al 50%: il committente trattiene 1.150 euro, l'agenzia incassa 8.850 euro e matura un credito d'imposta di 1.150 euro da scomputare in dichiarazione dei redditi.
  • Con base al 20%: il committente trattiene 460 euro, l'agenzia incassa 9.540 euro e matura un credito d'imposta di 460 euro.

È un punto concettuale da tenere ben presente: la ritenuta non è un costo aggiuntivo che riduce il margine economico della provvigione. È un anticipo d'imposta operato dal sostituto d'imposta e poi recuperabile dal percettore in dichiarazione, come credito sulle imposte dovute. Ciò detto, la ritenuta riduce la liquidità: l'impatto sul cash flow va quindi pianificato, soprattutto per le agenzie con grandi volumi di commissioni mensili.

Il criterio di cassa e le provvigioni "a cavallo"

La norma è riferita alla data del pagamento e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° maggio 2026, sarà soggetta a ritenuta (salvo che rientri nell'esenzione per documenti di viaggio/trasporto persone).

Questo aspetto è rilevante per le agenzie che lavorano con liquidazioni posticipate o con regolazioni trimestrali delle commissioni: anche le provvigioni maturate in periodi precedenti ricadono nella nuova disciplina se il pagamento avviene a partire dal 1° maggio 2026.


La dichiarazione per la base ridotta al 20%: adempimento formale e non automatismo

La riduzione della base imponibile dal 50% al 20% non è automatica. Per ottenere la ritenuta sul 20% bisogna inviare al committente (o mandante/preponente) la dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983.

La condizione relativa all'impiego di dipendenti o collaboratori deve essere comunicata al committente secondo le modalità previste dal DM 16 aprile 1983 n. 2446, oggi effettuabile anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Chi può accedere alla base ridotta

La base ridotta (20%) si applica solo se il percipiente trasmette al sostituto la dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983 n. 2446, attestando:

  • l'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi; oppure
  • se si utilizzano solo terzi, la continuità si presume se i costi per prestazioni di terzi nell'anno precedente sono superiori al 30% delle provvigioni imputabili allo stesso periodo.

La dichiarazione va inviata al soggetto che applica la ritenuta e rilascia la Certificazione Unica (CU), entro 15 giorni se i requisiti si verificano in corso d'anno; vi è inoltre l'obbligo di comunicare la perdita dei requisiti entro 15 giorni.

Il termine per l'invio della dichiarazione in sede di prima applicazione — per beneficiare della base ridotta già dal 1° maggio 2026 — era fissato al 16 maggio 2026. Per le agenzie che non hanno ancora provveduto o che acquisiranno i requisiti successivamente, rimane comunque possibile trasmettere la comunicazione entro 15 giorni dal verificarsi della condizione.

Un aspetto da non sottovalutare: la riduzione non è automatica e richiede una dichiarazione formale al mandante. Il perimetro esatto della "continuità" nei casi limite è ancora oggetto di interpretazione: conviene adottare un approccio prudente e confrontarsi con il proprio consulente.


La doppia posizione dell'agenzia: soggetto passivo e sostituto d'imposta

Uno degli aspetti operativamente più delicati della nuova disciplina riguarda il fatto che molte agenzie e tour operator si trovano simultaneamente in due ruoli distinti.

Dal 1° maggio 2026, le agenzie di viaggio e turismo si trovano nella doppia posizione tipica del settore: subiscono ritenute quando percepiscono provvigioni soggette alla norma e operano ritenute quando le corrispondono ad altri intermediari.

Questo significa che:

  • Come percettori: l'agenzia subisce la ritenuta applicata dal fornitore italiano (tour operator, struttura ricettiva) sulle commissioni erogate — con l'eccezione per i compensi da biglietteria/trasporto persone.
  • Come pagatori: l'agenzia che corrisponde provvigioni ad altri intermediari italiani (sub-agenti, procacciatori) diventa sostituto d'imposta e deve trattenere, versare e certificare la ritenuta.

Il caso del business travel

Nel segmento business travel, se l'agenzia fattura fee o commissioni a un'azienda per attività riconducibili a intermediazione, agenzia o procacciamento, l'azienda-cliente (in qualità di sostituto d'imposta) deve valutare l'applicazione della ritenuta. È consigliabile evidenziare in fattura le informazioni utili al sostituto — inclusa l'eventuale base (50% o 20%) e, per le attività di biglietteria, l'esenzione ex L. 88/2026.

I flussi BSP/settlement

Nei flussi BSP/settlement, dove la provvigione viene trattenuta sugli incassi, l'agenzia rimette al mandante l'importo corrispondente alla ritenuta, perché il sostituto deve versarla e certificarla tramite Certificazione Unica (CU). Questo meccanismo di "rimessa" della ritenuta nei flussi di settlement richiede un'attenzione specifica nella riconciliazione contabile, per evitare duplicazioni o omissioni nella certificazione.


Adempimenti pratici e rischi in caso di mancato adeguamento

La nuova disciplina impone una revisione puntuale dei processi amministrativi interni. Gli adempimenti concreti su cui intervenire sono i seguenti.

1. Mappatura dei flussi di provvigione e qualificazione per tipo di attività Il primo passo è identificare con precisione quali ricavi dell'agenzia hanno natura provvigionale e rientrano nell'art. 25-bis, distinguendo tra le provvigioni soggette a ritenuta e quelle esenti per effetto della L. 88/2026 (compensi da vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi a trasporti di persone). Rientrano nella disciplina le provvigioni, comunque denominate — provvigione, commissione, fee, incentivo —, corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, quando non coperti dall'esenzione parziale.

La questione della service fee addebitata direttamente al cliente è ancora oggetto di interpretazioni divergenti: secondo una lettura restrittiva, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici, mentre le service fee pagate dal cliente sarebbero il corrispettivo di un servizio diretto e quindi non soggette a ritenuta. Su questo punto è opportuno attendere chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

2. Invio della dichiarazione per la base ridotta Se l'agenzia ha i requisiti (dipendenti o collaboratori continuativi), deve inviare la dichiarazione ex DM 16 aprile 1983 n. 2446 a tutti i committenti/mandanti italiani. Operativamente, conviene gestirla come "documento standard" in anagrafica cliente/fornitore, e aggiornarla se cambiano le condizioni.

3. Aggiornamento dei sistemi contabili e gestionali Le imprese devono aggiornare i propri sistemi gestionali e contabili, adeguando software di fatturazione, procedure amministrative e modalità di registrazione delle provvigioni. In molti casi sarà necessario rivedere anche i rapporti operativi con tour operator, fornitori e intermediari, separando i flussi soggetti a ritenuta da quelli esenti.

4. Riconciliazione e controllo interno Questa novità rende centrali i controlli interni: riconciliare fatture e estratti conto, verificare le certificazioni delle ritenute, evitare duplicazioni (ritenuta applicata due volte) o omissioni (ritenuta non applicata quando dovuta, o applicata su compensi esenti per biglietteria).

5. Pianificazione del cash flow La ritenuta è un anticipo d'imposta, recuperabile in dichiarazione, ma riduce la liquidità disponibile nel corso dell'esercizio. Le agenzie con volumi significativi di commissioni mensili soggette a ritenuta devono riallineare i propri piani di tesoreria.

Il rischio del mancato adempimento

Il sostituto d'imposta (cioè il fornitore che paga la provvigione) che omette di applicare e versare la ritenuta è esposto alle sanzioni previste per l'omessa ritenuta ai sensi del D.Lgs. 472/1997. Anche l'agenzia che non fornisce la dichiarazione per la base ridotta — e riceve una ritenuta al 50% che avrebbe potuto essere al 20% — subisce un danno finanziario evitabile (pur recuperando la differenza in dichiarazione, con effetti di liquidità sull'intero anno).


Come TripMaster supporta la gestione delle provvigioni e delle ritenute

L'introduzione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni — con la necessità di distinguere tra compensi soggetti e compensi esenti per tipo di attività — richiede che il gestionale dell'agenzia sia in grado di tracciare con precisione ogni flusso commissionale: a chi è stata corrisposta la provvigione, in quale data, con quale base imponibile, se la dichiarazione per la base ridotta è presente in anagrafica e se il compenso rientra nell'esenzione per biglietteria/trasporto persone.

TripMaster supporta questo tipo di tracciabilità attraverso la gestione integrata delle posizioni fornitore e della documentazione collegata a ciascuna pratica, con separazione netta tra i flussi di fatturazione attiva e passiva. Il modulo di autofatturazione delle provvigioni — rilevante anche nei flussi dove è il tour operator o fornitore a emettere documento riepilogativo — è gestito in modo da mantenere la coerenza con i registri IVA e le registrazioni contabili sottostanti, consentendo al commercialista di riconciliare agevolmente le ritenute certificate con le CU ricevute.


Riepilogo operativo

Situazione Base imponibile Ritenuta effettiva
Nessuna dichiarazione inviata 50% della provvigione 11,5% lordo
Dichiarazione ex DM 16/04/1983 n. 2446 inviata (dipendenti/collaboratori continuativi) 20% della provvigione 4,6% lordo
Compenso per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi a trasporti di persone (biglietteria) — L. 88/2026 Escluso
Fornitore estero (non residente, senza stabile organizzazione in Italia) Escluso
Service fee addebitata al cliente finale Interpretazione controversa

Criteri da ricordare:

  • Criterio di cassa: conta la data di pagamento della provvigione, non quella di maturazione.
  • Esenzione parziale (L. 88/2026): i compensi percepiti per biglietteria e trasporto persone restano esenti dalla ritenuta. Per le altre provvigioni la ritenuta si applica ordinariamente.
  • Obbligo di CU: il sostituto d'imposta (il fornitore) deve rilasciare la Certificazione Unica entro il termine di legge.
  • Doppio ruolo: le agenzie che corrispondono provvigioni ad altri intermediari italiani diventano a loro volta sostituti d'imposta.
  • Dichiarazione per base ridotta: va inviata via raccomandata A/R o PEC; per i rapporti in essere il termine di prima applicazione era il 16 maggio 2026.