Normativa

Contanti da turisti stranieri nelle agenzie di viaggio: nuova soglia a 5.000 euro, deroga antiriciclaggio e adempimenti 2026

Operatore di agenzia di viaggio gestisce un pagamento in contanti da un cliente straniero con passaporto e documenti sul bancone

Nota: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un professionista abilitato. Per situazioni specifiche è sempre necessario rivolgersi a un esperto.


Il quadro normativo di riferimento

Le agenzie di viaggio e turismo che accettano pagamenti in contanti da clienti stranieri si muovono all'interno di un doppio binario normativo: da un lato, le regole ordinarie sull'utilizzo del contante previste dalla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007); dall'altro, una deroga settoriale codificata nell'art. 3 del D.L. 16/2012, che consente agli operatori turistici di incassare importi superiori alla soglia generale, a condizione che rispettino un preciso set di adempimenti.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199 del 30 dicembre 2025) riguarda specificamente la soglia di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni in deroga: sale da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate per i pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri ricevuti da commercianti al minuto e agenzie di viaggio.

Il riferimento soggettivo per le agenzie di viaggio è l'art. 74-ter del DPR 633/1972, che le individua come categoria specifica destinataria sia del regime IVA speciale sia di questa deroga settoriale ai limiti antiriciclaggio.


La struttura della deroga: cosa consente e a chi si applica

Il meccanismo è costruito su tre livelli distinti, che è importante non confondere tra loro.

Il limite ordinario antiriciclaggio

Le norme sul limite all'uso del contante vietano trasferimenti tra soggetti diversi quando l'importo è pari o superiore a 5.000 euro — soglia in vigore dal 1° gennaio 2023. Questo limite vale per la generalità dei soggetti economici e dei privati.

La deroga per il settore turistico

Gli operatori del commercio al dettaglio nonché le agenzie di viaggio e turismo sono autorizzati a effettuare transazioni di vendita di beni e servizi tramite pagamento in contanti nei confronti di persone fisiche straniere non residenti in Italia, fino a un massimo di 15.000 euro.

La deroga è riservata esclusivamente a persone fisiche non residenti in Italia con cittadinanza non italiana. Dal 2019 (L. 145/2018), la platea è stata estesa e comprende sia i cittadini extra-UE sia i cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), purché non residenti in Italia. Non si applica a società straniere né a cittadini italiani residenti all'estero.

La fascia di comunicazione obbligatoria

L'obbligo di comunicazione annuale riguarda ora le operazioni in contanti di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro; resta fermo il limite massimo di 15.000 euro per l'utilizzo del contante da parte dei turisti stranieri, che costituisce una deroga al limite ordinario previsto dal D.Lgs. 231/2007.

Ciò significa che:

  • Operazioni sotto i 5.000 euro → nessuna comunicazione richiesta (prima della L. 199/2025 la soglia era 1.000 euro);
  • Operazioni tra 5.000 e 14.999,99 euro → ammesse in deroga, ma soggette a comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate;
  • Operazioni pari o superiori a 15.000 euro → non ammesse in contanti, nemmeno con la deroga turistica.

Il senso della modifica: perché la soglia passa da 1.000 a 5.000 euro

A fronte di un limite ordinario all'uso del contante fissato a 5.000 euro, l'obbligo di comunicazione per le operazioni con turisti esteri era fermo a 1.000 euro. Tale disallineamento comportava un aggravio amministrativo per gli operatori, in particolare commercianti al minuto e agenzie di viaggio, che erano tenuti a comunicare anche operazioni di importo medio-basso.

Il legislatore ha quindi allineato la soglia di comunicazione alla soglia ordinaria antiriciclaggio, eliminando un'anomalia che produceva obblighi informativi su operazioni di importo corrente per l'attività turistica. Per un'agenzia che vende pacchetti con un valore medio di 2.000–3.000 euro, la vecchia soglia a 1.000 euro generava comunicazioni sistematiche anche per operazioni di ordinaria amministrazione.

Prima applicazione della nuova soglia

In assenza di chiarimenti ufficiali, l'interpretazione prevalente è che la nuova soglia di 5.000 euro si applichi già alle operazioni effettuate nel 2025, con conseguente obbligo di comunicazione nel 2026. Le agenzie che hanno già predisposto le comunicazioni per il 2025 dovranno quindi verificare se alcune operazioni — comprese tra 1.000 e 4.999,99 euro — possano ora essere escluse dalla comunicazione in applicazione della nuova soglia.


Gli adempimenti operativi: cosa fare, quando e come

L'accesso alla deroga non è automatico. Per poter incassare legittimamente in contanti importi superiori a 5.000 euro da turisti stranieri, l'agenzia deve rispettare una sequenza precisa di adempimenti, sia nell'istante dell'operazione sia su base annuale.

Prima dell'operazione: comunicazione preventiva

L'agenzia che intende avvalersi della deroga deve preventivamente comunicare all'Agenzia delle Entrate la propria adesione alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16/2012. La comunicazione preventiva va effettuata in via telematica e precede logicamente qualsiasi incasso in contanti sopra soglia.

Al momento dell'operazione: identificazione del cliente

Il commerciante o l'agenzia di viaggio è tenuto, per ciascuna cessione o prestazione di importo pari o superiore alla soglia ordinaria di impiego del contante, ad acquisire al momento dell'operazione una fotocopia del passaporto del cliente, nonché un'apposita autocertificazione di quest'ultimo.

Nello specifico, il turista deve rendere un'autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000 attestante:

  • la propria cittadinanza non italiana (inclusi i cittadini UE e SEE, purché non residenti in Italia);
  • la propria residenza al di fuori del territorio italiano.

Questi documenti vanno conservati dall'agenzia per le successive verifiche.

Versamento in conto corrente

Confermato anche l'obbligo di versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il denaro contante incassato sul conto indicato; all'operatore finanziario deve essere consegnata la sola copia della ricevuta della comunicazione preventiva (e non più anche la fotocopia del passaporto e dell'autocertificazione), nonché copia della fattura o ricevuta o scontrino fiscale emesso.

Questo obbligo di versamento rapido è un elemento spesso sottovalutato: il contante non può restare in cassa per più di un giorno lavorativo.

La comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate

È obbligatorio comunicare ogni anno all'Amministrazione Finanziaria tutte le operazioni con importo pari o superiore a 5.000 euro (con la precedente soglia a 1.000 euro fino al 2025).

La comunicazione viene effettuata tramite il Modello di Comunicazione Polivalente, nel quadro TU – Operazioni legate al turismo. Tale modello era utilizzato per l'adempimento denominato "spesometro", in vigore fino al 2016; a partire dall'anno 2017, il modello continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni legate all'uso del contante con turisti stranieri.

Le scadenze di trasmissione telematica si distinguono in base alla periodicità IVA dell'agenzia:

  • 10 aprile (o primo giorno utile successivo se festivo) per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
  • 20 aprile (o primo giorno utile successivo se festivo) per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale.

Profili di rischio e sanzioni

Il mancato rispetto degli adempimenti connessi alla deroga espone l'agenzia a due ordini di rischio distinti.

Sul piano antiriciclaggio: se l'agenzia incassa in contanti somme superiori a 5.000 euro da turisti stranieri senza aver effettuato la comunicazione preventiva, o senza aver acquisito i documenti del cliente, o senza aver versato il contante nel giorno feriale successivo, l'operazione perde il beneficio della deroga. Questo la rende potenzialmente irregolare ai sensi della normativa antiriciclaggio, con conseguente esposizione alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007.

Sul piano fiscale-comunicativo: la mancata trasmissione della comunicazione annuale (quadro TU del Modello Polivalente) entro i termini di aprile costituisce un inadempimento formale sanzionabile. Il regime sanzionatorio in materia di comunicazioni fiscali scatta in assenza di ravvedimento operoso tempestivo.

Un aspetto spesso trascurato riguarda il coordinamento con il regime IVA 74-ter: le operazioni in deroga riguardano il corrispettivo incassato, ma la determinazione della base imponibile IVA rimane separata e segue le regole del margine. L'agenzia deve quindi documentare correttamente sia il corrispettivo totale incassato (rilevante per la deroga antiriciclaggio) sia il margine (rilevante per la liquidazione IVA).


Riepilogo operativo

Fascia importo (turista straniero non residente) Regime
Fino a 4.999,99 € Ammesso in contanti, nessuna comunicazione
Da 5.000 a 14.999,99 € Ammesso in contanti con deroga; obbligo comunicazione annuale (Modello Polivalente, quadro TU)
15.000 € e oltre Non ammesso in contanti

Adempimenti connessi alla deroga (fascia 5.000–14.999,99 €):

  1. Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate prima di avvalersi della deroga
  2. Acquisizione fotocopia passaporto e autocertificazione del turista (attestante cittadinanza non italiana e residenza fuori dall'Italia) al momento dell'operazione
  3. Versamento del contante su conto corrente entro il primo giorno feriale successivo, con consegna all'istituto della ricevuta della comunicazione preventiva e del documento fiscale
  4. Comunicazione annuale (Modello Polivalente, quadro TU) entro il 10 aprile (mensili) o il 20 aprile (trimestrali) per le operazioni dell'anno precedente

Come gestire documentalmente queste operazioni

Per un'agenzia strutturata, la criticità principale non è la norma in sé ma la tracciabilità interna: ogni operazione con turista straniero pagata in contanti sopra soglia richiede di conservare la fotocopia del passaporto, l'autocertificazione, la ricevuta della comunicazione preventiva, copia del documento fiscale emesso e della distinta di versamento bancario.

Questo fascicolo documentale deve essere disponibile in caso di controllo fiscale o ispezione antiriciclaggio. La sua assenza — anche se l'operazione è in sé regolare — può essere interpretata come indice di irregolarità procedurale.

Un gestionale che registra i dati del cliente, il metodo di pagamento e il documento fiscale emesso per ogni pratica semplifica significativamente la costruzione di questo archivio e riduce il rischio di omissioni. In TripMaster, la struttura per pratica consente di abbinare direttamente alla prenotazione i riferimenti documentali del pagante, inclusa la modalità di incasso, con evidenza separata per contante e POS: un elemento utile proprio per le operazioni che rientrano nella deroga turistica.

Trattandosi di una normativa di recente introduzione, è in corso un monitoraggio continuo dell'evoluzione del quadro interpretativo attraverso il confronto con professionisti fiscali e associazioni di categoria. Le agenzie farebbero bene ad aggiornare le proprie procedure interne e a verificare con il proprio commercialista l'applicabilità della nuova soglia alle operazioni già effettuate nel corso del 2025.