Normativa

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: adempimenti di fine ciclo per agenzie e sostituti d'imposta

Consulente fiscale e titolare di agenzia viaggio che analizzano documenti contabili e report finanziari su laptop in un ufficio moderno

Nota: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un altro professionista abilitato. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un professionista.

Il quadro normativo consolidato dopo la L. 88/2026

La ritenuta d'acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo è diventata operativa il 1° maggio 2026. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva modificato l'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, abrogando la disposizione che prevedeva l'esonero per agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere.

L'obbligo, originariamente fissato al 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. La legge di conversione (L. 88/2026) ha poi introdotto una limitazione rilevante: è stato soppresso l'obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni derivanti dall'intermediazione di titoli di viaggio. In particolare, i nuovi commi 2-bis e 2-ter eliminano l'obbligo per le agenzie di viaggio di applicare la ritenuta sulle provvigioni percepite per l'attività di intermediazione relativa alla vendita, emissione, prenotazione o gestione dei documenti di viaggio.

Resta invece in vigore, con decorrenza 1° maggio 2026, la ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli altri operatori del settore.

Il confine tra i due ambiti è operativamente decisivo: biglietteria aerea, ferroviaria, marittima o comunque legata al trasporto passeggeri è fuori dalla ritenuta. Le provvigioni su pacchetti turistici, voucher alberghieri e ogni altra forma di intermediazione diversa dalla biglietteria passeggeri rimangono invece soggette.

Le aliquote in vigore

L'aliquota della ritenuta d'acconto è il 23%, applicata al 20% della provvigione per le agenzie con dipendenti o collaboratori, e al 50% per quelle senza. L'incidenza reale sulla provvigione è quindi del 4,6% nel primo caso e dell'11,5% nel secondo.

Per accedere alla base del 20%, l'agenzia deve inviare una dichiarazione scritta ai propri fornitori e tour operator — via PEC o raccomandata A/R — attestando di avere dipendenti o collaboratori abituali. Senza questa comunicazione, il fornitore è obbligato per legge ad applicare la base del 50%.

Vale il criterio di cassa: conta la data del pagamento, non quella della vendita. Questo significa che una provvigione maturata a dicembre 2026 ma pagata a gennaio 2027 sarà ritenuta nell'anno 2027.


Adempimenti del sostituto d'imposta: versamento F24 e scadenze mensili

Il soggetto che corrisponde la provvigione — tour operator, albergo o altro mandante con sede in Italia — opera in qualità di sostituto d'imposta. Con la nuova normativa, il fornitore italiano agisce come sostituto d'imposta, applicando la ritenuta sulle provvigioni.

Sul piano operativo, il ciclo mensile è il seguente:

  1. Calcolo della ritenuta al momento del pagamento della provvigione (criterio di cassa).
  2. Corresponsione del netto all'agenzia: dal 1° maggio 2026 una parte della provvigione non viene materialmente incassata perché trattenuta dal sostituto.
  3. Versamento con F24: il sostituto d'imposta, tour operator o comunque il soggetto mandante, dovrà versare l'importo trattenuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il codice tributo 1040.

Un punto tecnico da non trascurare riguarda i flussi di settlement BSP e simili, dove la provvigione viene trattenuta direttamente sugli incassi anziché corrisposta con un bonifico separato. Nei flussi BSP/settlement in cui la provvigione è trattenuta sugli incassi, l'ADV rimette al mandante l'importo corrispondente alla ritenuta, perché il sostituto deve versarla e certificarla tramite CU. In questi casi la gestione contabile dell'importo corrispondente alla ritenuta richiede una procedura interna dedicata.

Un altro aspetto da tenere presente: la ritenuta va operata dal sostituto anche se non è evidenziata in fattura; l'obbligo discende dalla norma e dal presupposto oggettivo. L'agenzia che non espone la ritenuta in fattura non libera il mandante dall'obbligo di trattenerla.


La Certificazione Unica: cosa certifica, chi la emette, quando

La Certificazione Unica (CU) è il documento con cui il sostituto d'imposta attesta all'Agenzia delle Entrate e al percipiente le provvigioni corrisposte e le ritenute operate nel corso dell'anno. Dal 2026, per la prima volta, le agenzie di viaggio riceveranno CU relative a provvigioni su pacchetti e intermediazione turistica generale.

I modelli CU comprendono, tra l'altro, la sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Per le provvigioni ex art. 25-bis DPR 600/73, il riferimento è la sezione "Provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73)", che include commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Il sostituto dovrà includere le provvigioni nella Certificazione Unica dell'anno successivo, compilando il quadro relativo al lavoro autonomo.

L'anno successivo al pagamento, il sostituto d'imposta dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate e consegnare all'agenzia il modello CU.

Le scadenze ordinarie per la CU relativa all'anno 2026 (prima CU interessata dalla nuova normativa) seguono il calendario consueto: trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2027 per le certificazioni con dati che confluiscono nel 730 precompilato; consegna al percipiente entro la stessa data.

Il Modello 770

Le ritenute operate confluiscono anche nel Modello 770 del sostituto d'imposta. Le ritenute confluiscono negli adempimenti annuali del sostituto, tra cui il modello 770. Per i tour operator e gli altri mandanti che prima del 2026 non avevano mai operato ritenute sulle agenzie di viaggio, l'anno d'imposta 2026 comporta per la prima volta l'obbligo di compilare le sezioni del 770 dedicate a questi compensi, con la corretta indicazione del codice causale.


Recupero delle ritenute: come l'agenzia utilizza le CU in dichiarazione

Dal lato del percipiente — cioè dell'agenzia di viaggio — le ritenute subite non sono un costo definitivo. L'importo trattenuto non è una tassa aggiuntiva ma un anticipo sulle imposte dovute, recuperabile in dichiarazione dei redditi.

In concreto, le ritenute certificate nella CU si scomputano dall'IRPEF o dall'IRES dovuta per l'anno di riferimento. Se le ritenute cumulate superano l'imposta netta, l'eccedenza genera un credito d'imposta utilizzabile in compensazione o richiedibile a rimborso.

Il punto critico è la pianificazione di cassa. La ritenuta incide sulla liquidità. Un'agenzia con margini operativi stretti, che incassa provvigioni già al netto della ritenuta, può trovarsi in tensione finanziaria nei mesi in cui il flusso di cassa dipende in parte da quelle somme. Il recupero in dichiarazione avviene tipicamente a distanza di diversi mesi dall'inizio dell'anno successivo, il che amplifica l'effetto.

Per le agenzie soggette a IRES (società di capitali), il meccanismo è analogo: le ritenute si scomputano dall'IRES dovuta, con acconti da ricalcolare tenendo conto delle ritenute attese.


Perimetro operativo: come gestire i flussi misti biglietteria/pacchetti

Nella pratica quotidiana, molte agenzie combinano attività di biglietteria passeggeri (esente da ritenuta) con vendita di pacchetti turistici o intermediazione alberghiera (soggetta a ritenuta). La coesistenza dei due regimi impone una segregazione puntuale dei flussi.

Cosa è esente

Il nuovo esonero riguarda i compensi, anche se chiamati in altro modo, percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. Rientrano in questa categoria le commissioni su biglietti aerei, ferroviari, marittimi e, in generale, ogni compenso connesso a un titolo di trasporto passeggeri.

Cosa è soggetto a ritenuta

Un'agenzia che riceve una provvigione da un albergo per l'intermediazione di soggiorni: il compenso non riguarda la vendita o l'emissione di un documento di viaggio. Dal 1° maggio 2026, la ritenuta deve essere valutata come applicabile.

Lo stesso vale per le provvigioni su pacchetti turistici (hotel + trasporto + altri servizi venduti come unico prodotto), su voucher alberghieri autonomi e su qualsiasi altra forma di intermediazione che non si riduca alla biglietteria trasporti.

Il nodo delle service fee

Un ulteriore elemento di complessità riguarda le service fee addebitate dall'agenzia direttamente al cliente (e non percepite dal fornitore). Secondo un'interpretazione restrittiva, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici. Le service fee pagate dal cliente sarebbero invece il corrispettivo di un servizio diretto dell'agenzia e quindi non soggette a ritenuta. Questa lettura è coerente con la struttura del meccanismo: la ritenuta ex art. 25-bis è operata dal mandante sul percipiente, non dal cliente sull'agenzia. Tuttavia, l'interpretazione non è stata ancora oggetto di chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate: prudenza consiglia di monitorare eventuali circolari.

Fornitori esteri: nessuna ritenuta applicabile

La ritenuta si applica ai soli fornitori con sede in Italia. Le provvigioni corrisposte da fornitori esteri restano escluse. I fornitori esteri, come OTA o tour operator non residenti, non agiscono come sostituti d'imposta e quindi non applicano la ritenuta. Per le agenzie con alta concentrazione di provvigioni da OTA estere (Booking.com, Expedia e simili), questo significa che la gran parte dei flussi commissionali non è interessata dalla ritenuta, ma rimane soggetta agli ordinari obblighi dichiarativi come reddito da intermediazione.


Adempimenti pratici a fine anno: la checklist per agenzie e mandanti

Per le agenzie di viaggio (percipienti)

  • Raccogliere tutte le CU ricevute dai mandanti italiani per provvigioni su pacchetti e intermediazione non-biglietteria, competenza 2026.
  • Riconciliare gli importi certificati con la propria contabilità: le ritenute indicate nelle CU devono corrispondere agli importi trattenuti risultanti dai pagamenti ricevuti.
  • Calcolare l'impatto fiscale netto: scomputare le ritenute dall'IRPEF/IRES dovuta e verificare se residua un credito.
  • Pianificare la liquidità per i mesi a cavallo d'anno, tenendo conto del disallineamento temporale tra incasso netto e recupero del credito.
  • Verificare la dichiarazione scritta inviata ai mandanti per la base ridotta (20%): se l'organico è cambiato nel corso dell'anno, aggiornare la comunicazione per l'anno successivo.

Per i tour operator e gli altri mandanti (sostituti d'imposta)

  • Verificare mensilmente il corretto versamento delle ritenute con F24 (codice tributo 1040), entro il 16 del mese successivo al pagamento.
  • Archiviare le dichiarazioni ricevute dalle agenzie per la base ridotta, poiché la responsabilità del sostituto in caso di errata applicazione dell'aliquota dipende dalla documentazione in suo possesso.
  • Predisporre le CU per tutte le agenzie cui sono state corrisposte provvigioni soggette a ritenuta, con trasmissione telematica entro il 16 marzo 2027.
  • Compilare il Modello 770 includendo le sezioni relative alle provvigioni ex art. 25-bis DPR 600/73.
  • Segregare i flussi per tipologia: escludere dalle CU i compensi per biglietteria trasporti (esenti), includere i compensi per pacchetti e intermediazione alberghiera.

Una nota operativa sulla gestione documentale

Un aspetto che spesso emerge nella pratica è la difficoltà di tracciare, per ogni pagamento, la natura della provvigione corrisposta. Questa classificazione — biglietteria esente versus intermediazione soggetta — deve risultare dalla documentazione contrattuale e contabile in modo chiaro e verificabile, perché in caso di controllo l'onere di dimostrare l'esonero ricade sul sostituto che non ha operato la ritenuta.

Sul piano gestionale, un software in grado di strutturare ogni pratica per tipologia di servizio (trasporto, alloggio, pacchetto) e di generare report disaggregati per natura della provvigione semplifica significativamente questa attività. TripMaster, ad esempio, consente di distinguere i servizi all'interno di ogni ordine — separando trasporto, hotel e altri componenti — e di aggregare i dati per le riconciliazioni periodiche, riducendo il lavoro manuale necessario per preparare le informazioni da trasmettere al commercialista o da quadrare con le CU ricevute.

Il regime è operativo: chi non ha ancora strutturato i propri flussi di raccolta e rendicontazione ha ancora alcuni mesi prima della prima scadenza CU (16 marzo 2027) per farlo in modo ordinato.